venerdì 18 novembre 2016

Eccoci

Eccoci rientrati dopo un periodo di latitanza, ma si sa, la vita del caregiver non sempre è semplice e non sempre si riesce a seguire tutto. 
Oggi vi volevo segnalare un paio di cosine: 

La legge 112/16 la cosiddetta Dopo di Noi


Piani d’intervento tarati sugli specifici bisogni della persona assistita, soluzioni abitative organizzate come spazi domestici per allontanare l’idea dell’ospedalizzazione, opportunità d’inserimento nel mondo del lavoro. Sono questi alcuni dei punti cardine del decreto del ministero del Lavoro attuativo della legge 112 del 22 aprile 2016 (cosiddetta del “Dopo di noi”) che lo scorso 10 novembre ha ottenuto il via libera della Conferenza unificata.
Una legge, la 112/16, che ha l’obiettivo di evitare l’istituzionalizzazione dei disabili gravi nel momento in cui mancano i genitori e di incrementare le risorse per l’integrazione - con dote di 90 milioni per il 2016, ripartiti (si veda la tabella a fianco) su base regionale - e lo sviluppo di una rete di protezione attraverso iniziative che vanno dall’istituzione di un fondo per l’assistenza successivo alla scomparsa dei genitori/familiari all’introduzione di regimi fiscali agevolati per l’assistenza. Elemento cardine per l’individuazione dei requisiti per l’accesso del disabile grave alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del fondo introdotto dalla legge 112/16 è la “valutazione multidimensionale” effettuata da equipe regolamentate dalle Regioni, le quali analizzano le capacità della persona di curare se stessa, inclusa la gestione di interventi terapeutici, la mobilità, la comunicazione e altre attività cognitive, le attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.   continua a leggere
Fonte http://www.ilsole24ore.com
Assistenza indiretta non va in conteggio ISEE
Rispetto a Isee e disabilità, come sappiamo, le modifiche introdotte dal dl n. 42/2016 (convertito dalla legge n. 89/2016) nel recepire le sentenze della giustizia amministrativa, hanno escluso dall’Indicatore della situazione economica equivalente la rilevanza dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ai fini Irpef
NON devono essere inseriti nel quadro FC4 , a prescindere dalla rendicontazione, i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane, come ad esempio:

- i contributi per l’assistenza indiretta, 
- i contributi per la vita indipendente, 
- gli assegni di cura in relazione a invalidità, 
- i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
- i contributi per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati,
- i contributi per il trasporto personale

e ancora

Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali:
- esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, 
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, 
- le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.  continua a leggere
Fonte: https://www.disabili.com/

Perchè di tutto questo? L’Inps ha semplicemente eseguito l’ordine del Tar del Lazio che con le sentenze 2454/15 - 2458/15 - 2459/15 ha stabilito che tutte le forme di indennità erogate ai disabili, sia sotto forma di rimborso spese che di accompagnamento, non devono essere computate come reddito e calcolate ai fini Isee.